CAPO PRIMO: PRINCIPI
Art.
La UNIONE NAZIONALE ITALIANA
TRASPORTO AMMALATI A LOURDES E SANTUARI INTERNAZIONALI (U.N.I.T.A.L.S.I.)
con sede in Roma Via della Pigna, 13/A, è un'Associazione
pubblica di fedeli che in forza della loro fede e del loro particolare
carisma di carità, si propongono di incrementare la vita
spirituale degli aderenti e di promuovere un'azione di evangelizzazione
e di apostolato verso e con i fratelli ammalati e disabili, in
riferimento al messaggio del Vangelo e al Magistero della Chiesa.
L'Associazione è dotata di personalità giuridica
canonica, per formulare erezione da parte della Conferenza Episcopale
Italiana ed è civilmente riconosciuta dallo Stato Italiano
come Ente Ecclesiastico.
Art.
L'Associazione attua il
fine di cui all'articolo precedente anche svolgendo un servizio
verso e con gli ammalati e i disabili, promuovendo il culto Mariano
mediante la preparazione, la guida e la celebrazione di pellegrinaggi
a Lourdes e ai Santuari Italiani ed Internazionali.
L'Associazione opera attraverso volontari che si impegnano a prestare
servizio gratuito in spirito di autentica carità cristiana,
in sintonia con le scelte pastorali dell'Autorità Ecclesiastica.
Nello spirito del documento conciliare "Apostolicam Actuositatem"
si prefigge inoltre lo scopo di aiutare i soci nella loro formazione
spirituale, di contribuire parzialmente o totalmente alle spese
dei pellegrinaggi per coloro che non possono sopportarle e di
realizzare opere di pietà, apostolato e di carità.
Art. 3
L'Associazione ha carattere unitario nazionale e si articola con
una organizzazione territoriale in Sezioni e Sottosezioni.
Essa può federarsi con opere similari esistenti anche in
altri Paesi.
CAPO SECONDO: SOCI
Art. 4
I soci dell'Associazione si dividono in:
a) Assistenti Ecclesiastici;
b) Ospitalieri Effettivi;
c) Ospitalieri Ausiliari;
d) Benefattori;
e) Aggregati.
Tutti i Soci sono iscritti nell'elenco della Sottosezione nel
cui territorio sono domiciliati.
Art.
Sono Soci Ospitalieri i fedeli di maggiore età che intendono
prestare servizio volontario, secondo le loro possibilità
e le finalità dell'Associazione e ne fanno domanda dichiarando
di accettare lo Statuto e il Regolamento e di versare la quota
annua di iscrizione. I soci Ospitalieri possono essere qualificati:
Barellieri, Sorelle di Assistenza, Medici, sacerdoti, Ammalati
e Disabili.
Art.
L'ammissione dei Soci Ospitalieri Ausiliari avviene su presentazione
di un socio effettivo con delibera del Consiglio di Sottosezione,
confermata poi dalla Sezione Regionale e notificata alla Presidenza
Nazionale per la redazione del censimento.
Art. 7
Possono diventare Soci Ospitalieri effettivi gli ausiliari che
hanno prestato servizio di carità e preso parte ai pellegrinaggi
per un periodo non inferiore a tre anni consecutivi e che partecipano,
con frequenza abituale, a tutte le altre attività formative
e promozionali che organizza l'Associazione.
L'ammissione dei soci Ospitalieri effettivi avviene con la stessa
procedura di cui all'art. 6 omessa la presentazione.
Art. 8
L'iscrizione all'Associazione deve essere rinnovata ogni anno
mediante il versamento della quota associativa.
Art. 9
Il socio decade dalla sua qualità per dimissioni volontarie,
cui viene equiparato il mancato rinnovo, per due anni consecutivi,
dell'iscrizione, o per esclusione deliberata dal Consiglio di
Sottosezione, per motivi previsti dal Regolamento, confermata
dal Consiglio di Sezione e notificata alla Presidenza Nazionale.
Art. 10
Sono soci Benefattori coloro che, condividendo le finalità
dell'Associazione, vi danno la loro adesione materiale con eventuali
offerte ed iniziative benefiche varie.
Art. 11
Sono Soci aggregati:
a) i pellegrini che partecipano ai pellegrinaggi;
b) i giovani che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età
e chiedano di prestare servizio di volontariato con il consenso
dei genitori.
Art. 12
Sono soci di Diritto dell'Associazione, equiparati ai soci effettivi,
gli Assistenti Ecclesiastici delle diverse formazioni (Nazionale,
di Sezione, di Sottosezione), nominati dalla Autorità Ecclesiastica
competente per territorio. Essi non sono tenuti al versamento
della quota d'iscrizione.
CAPO TERZO: ORGANI DELL'UNIONE
Art. 13
-1. L'Associazione ha carattere Nazionale e opera su tutto il
territorio italiano. Si struttura in: Sezioni e Sottosezioni.
a) Le Sezioni coincidono con le Regioni Ecclesiastiche costituite
nel territorio dello Stato Italiano; per ragioni particolari possono
essere più Sezioni, sempre nell'ambito della stessa Regione
Ecclesiastica;
b) Le Sottosezioni coincidono con le Diocesi Italiane. Nelle Diocesi
di particolare consistenza sia numerica sia per estensione di
territorio possono esistere più Sottosezioni.
-2. Sono Organi dell'Associazione:
- a livello diocesano: il Presidente di Sottosezione, il Consiglio
di Sottosezione, l'Assemblea di Sottosezione:
- a livello regionale: il Presidente di Sezione, il Consiglio
di Sezione, l'Assemblea di Sezione;
- a livello nazionale: il Presidente Nazionale, il Consiglio Direttivo,
l'Assemblea Nazionale, il Collego dei Revisori dei Conti e il
Collegio dei Probiviri.
Art. 14
L'Assemblea di Sottosezione, composta da tutti i soci effettivi,
che soli hanno voce attiva e sono eleggibili, si riunisce almeno
una volta l'anno per discutere e verificare l'andamento generale
della Sottosezione.
Art. 15
-1. Il Consiglio di Sottosezione è composto dal Presidente,
dal Vice Presidente, dall'Assistente Ecclesiastico, dal Segretario,
dal Tesoriere e da tre Consiglieri.
a) Il Presidente è eletto dall'Assemblea e confermato dal
vescovo Diocesano.
b) I tre Consiglieri sono eletti dall'Assemblea.
c) Il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere sono nominati
dal Presidente. Il Presidente può nominare Consiglieri
aggiunti che partecipano al Consiglio senza diritto di voto.
d) L'Assistente Ecclesiastico è nominato dal Vescovo Diocesano,
sentito il Consiglio di Sottosezione.
-2. Il Consiglio di Sottosezione delibera:
- L'Ammissione e l'esclusione dei soci;
- Le spese necessarie per l'attività della Sottosezione
nei limiti stabiliti dal Regolamento;
- Qualsiasi altra decisione relativa alla vita della Sottosezione,
quando non sia attribuita alla competenza di organi superiori.
-3. Le decisioni del Consiglio si ritengono valide se adottate,
presente la maggioranza dei componenti, dalla maggioranza assoluta
dei presenti.
In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
Art. 16
Il Presidente di Sottosezione dirige l'attività associativa
nel rispetto dello Statuto, del Regolamento e delle delibere del
Consiglio di Sottosezione.
Art. 17
L'Assemblea di Sezione è composta dai membri del Consiglio
di Sezione e da tutti i Presidenti di Sottosezione. Vi partecipano,
senza diritto di voto, gli Assistenti Ecclesiastici di Sottosezione.
Essa si riunisce almeno una volta l'anno per discutere e verificare
l'andamento generale della Sezione.
Art. 18
-1. Il Consiglio di Sezione è composto dal Presidente,
dal Vice Presidente, dall'Assistente Ecclesiastico, dal Segretario,
dal Tesoriere e da tre Consiglieri.
a) Il Presidente è eletto dall'Assemblea di Sezione e confermato
dalla Conferenza Episcopale Regionale.
b) I tre Consiglieri sono eletti dall'Assemblea di Sezione.
c) Il Presidente può nominare Consiglieri aggiunti che
partecipano al Consiglio senza diritto di voto.
d) L'Assistente Ecclesiastico è nominato dalla Conferenza
Episcopale Regionale, sentito il Consiglio di Sezione.
e) Il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere sono nominati
dal Presidente.
-2. Il Consiglio di Sezione delibera.
- La conferma dell'ammissione ed esclusione dei soci;
- L'insediamento dei Presidenti di Sottosezione;
- Le spese necessarie per l'attività della Sezione, nei
limiti stabiliti dal Regolamento;
- La determinazione delle quote di partecipazione ai pellegrinaggi;
- Qualsiasi altra decisione relativa alla vita di Sezione, quando
non sia attribuita alla competenza di organi superiori.
-3. Le decisioni del Consiglio si ritengono valide se adottate,
presente la maggioranza dei componenti, dalla maggioranza assoluta
dei presenti.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Art. 19
Il Presidente di Sezione dirige l'attività associativa
nel rispetto dello Statuto, del Regolamento e delle delibere del
Consiglio di Sezione.
Art. 20
-1. L'Assemblea Nazionale è composta dal Presidente Nazionale,
dai due Vice Presidenti Nazionali, di cui all'articolo seguente,
dall'Assistente Ecclesiastico Nazionale e dai Presidenti di Sezione.
Vi partecipano, senza diritto di voto, gli Assistenti Ecclesiastici
di Sezione, i Revisori dei Conti ed i Probi Viri.
-2. L'Assemblea Nazionale si riunisce ordinariamente almeno due
volte l'anno e in seduta straordinaria a richiesta di 1/10 dei
componenti. Essa discute e verifica l'andamento generale dell'Associazione,
approva il rendiconto consuntivo, delibera modifiche allo Statuto,
approva il Regolamento.
-3. Le decisioni dell'Assemblea si ritengono valide se adottate,
presente la maggioranza dei componenti, dalla maggioranza assoluta
dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto
del Presidente.
Art. 21
-1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente Nazionale,
dai due Vice Presidenti Nazionali di cui all'art.20, dall'Assistente
Ecclesiastico Nazionale e da cinque Consiglieri.
a) Il Presidente è eletto dall'Assemblea Nazionale e confermato
dalla Conferenza Episcopale Italiana. L'Assistente Ecclesiastico
Nazionale è nominato dalla C.E.I., sentito il Consiglio
Direttivo.
b) I Vice Presidenti sono nominati dal Presidente.
c) I Cinque Consiglieri sono eletti dall'Assemblea Nazionale e
rimangono in carica fino allo scadere delle altre cariche.
-2. Il Consiglio Direttivo coordina tutta l'attività associativa
sotto il profilo organizzativo, amministrativo e contabile, conserva
i verbali e l'archivio.
Esso provvede:
- alla determinazione della quota associativa;
- alla conferma delle quote di partecipazione ai pellegrinaggi
su proposta di ciascuna Sezione;
- all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale;
- a redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
-a porre in essere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- a conferire procure, sia generali che speciali;
- ad assumere, nominare e licenziare il personale dell'Associazione
fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- a conferire specifiche deleghe in materie che siano di specifica
competenza del Consiglio Direttivo, definendone i limiti;
- all'insediamento dei Presidenti di Sezione.
-3. Sono considerati atti di straordinaria amministrazione:
vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari,
rinunciare alle ipoteche legali o estinguere conti correnti, anche
affidati, aprire sovvenzioni e mutui, concedere garanzie anche
ipotecarie, cedere crediti.
-4. Le decisioni del Consiglio si ritengono valide se adottate,
presente la maggioranza dei componenti, dalla maggioranza assoluta
dei presenti.
In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.
Art. 22
Il Presidente Nazionale ha la legale rappresentanza dell'Associazione,
convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Nazionale,
ne esegue le deliberazioni ed adempie a tutte le funzioni ad esso
demandate dalla legge, dal presente Statuto e da specifiche deleghe
del Consiglio Direttivo, assicura il cammino unitario dell'Associazione,
secondo le finalità e i carismi propri della Costituzione
Associativa; vigila affinché le scelte operate dall'Assemblea
Nazionale e dal Consiglio Direttivo trovino attuazione nelle Sezioni
e Sottosezioni; promuove rapporti di dialogo e di collaborazione
con gli organismi che si occupano di pastorale della sanità
e della sofferenza.
Art. 23
L'Assistente Ecclesiastico Nazionale è particolarmente
incaricato della formazione spirituale dei soci, espone all'Assemblea
Nazionale il piano pastorale dell'Associazione, favorendo il coordinamento
dell'attività dell'U.N.I.T.A.L.S.I. con l'azione pastorale
della Chiesa in una visione unitaria dell'impegno delle Sezioni
e delle Sottosezioni.
Ha inoltre il compito di mantenere costanti ed efficaci rapporti
con i presbiteri che a diverso titolo partecipano alle attività
dell'Associazione, creando quel clima di dialogo e di collaborazione
proprio di chi è impegnato in una testimonianza di comunione
e di fraternità ecclesiali.
Art. 24
-1. Il Collegio dei Probi Viri è composto da tre membri,
di cui uno con funzioni di Presidente, eletti dall'Assemblea Nazionale
a maggioranza di 2/3 dei membri (o degli aventi diritto al voto)
tra i soci effettivi, durano in carica cinque anni e sono eleggibili
per non più di due volte.
-2. E' compito specifico del Collegio dei Probiviri redimere tutte
le controversie che dovessero sorgere tra l'Associazione ed i
Soci, gli Amministratori, i Revisori dei Conti ed i Liquidatori
in dipendenza ed in relazione alla esecuzione del presente Statuto
e del Regolamento.
Il Collegio giudicherà inappellabilmente secondo equità,
senza formalità di procedura e pronuncerà il suo
lodo come amichevole compositore.
Art. 25
-1. I Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea Nazionale
in numero di 3 membri effettivi e 2 supplenti da scegliersi tra
gli iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e Ragionieri
e/o Revisori dei Conti.
-2. L'Assemblea Nazionale deve eleggere tra essi il Presidente
del Collegio.
-3. Essi hanno l'obbligo di controllare l'amministrazione dell'Associazione,
vigilare sull'osservanza della legge e del presente Statuto ed
accertare la regolare tenuta della contabilità associativa,
la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle
scritture contabili.
Essi durano in carica 5 anni e sono eleggibili per non più
di due volte.
Possono essere anche non Soci.
CAPO QUARTO: IL PATRIMONIO
Art. 26
L'U.N.I.T.A.L.S.I. non ha scopo di lucro.
Art. 27
-1. Il patrimonio dell'U.N.I.T.A.L.S.I. è costituito dalle
quote dei soci, da eventuali offerte dei benefattori e dei partecipanti
ai pellegrinaggi, dall'eventuale ricavato di iniziative benefiche
delle attività associative, dei beni mobili e immobili
e da eventuali donazioni e legati.
-2. L'Associazione, ai sensi e per gli effetti del can. 319 del
Codice di Diritto Canonico, amministra i beni che possiede secondo
le disposizioni del presente Statuto e sotto l'alta direzione
della C.E.I., fermi restando i cann. 1281 e 1291-1295.
Art. 28
Qualsiasi prestazione dei soci nei confronti dell'Associazione
è gratuita. I soci per la loro investitura possono chiedere
il rimborso delle spese effettive sopportate per conto dell'Associazione
ed in dipendenza dell'incarico.
E' escluso qualsiasi rapporto lavorativo dipendente del socio
nei confronti dell'Associazione.
Art. 29
Le norme per la costituzione degli uffici di Segreteria delle
varie formazioni, quelle per l'assunzione del personale ed il
relativo trattamento sono contenute nell'apposito Regolamento.
Art. 30
La Sezione e le Sottosezioni non hanno autonomia patrimoniale
e tutte le loro attività sono imputate all'U.N.I.T.A.L.S.I.
Resta salva la discrezionalità dei Consigli di Sezione
e di Sottosezione nel deliberare le spese, relative alla vita
della Sezione o Sottosezione, nei limiti stabiliti dal Regolamento.
Art. 31
Le attività contrattuali di ordinaria e straordinaria amministrazione,
svolte dalle Sezioni o dalle Sottosezioni, sono imputabili e rientrano
nella sfera giuridica dell'U.N.I.T.A.L.S.I., soltanto se verranno
espletate da un procuratore nominato dal Consiglio Direttivo.
CAPO QUINTO: NORME GENERALI
Art. 32
Le competenze della Presidenza Nazionale, delle Sezioni e delle
Sottosezioni nell'organizzazione dei Pellegrinaggi e di tutta
l'attività associativa sono determinate nel Regolamento.
Art. 33
Tutti i componenti dei vari organi della U.N.I.T.A.L.S.I. durano
in carica cinque anni e non possono essere eletti più di
due volte per ciascuna di esse.
Art. 34
I dirigenti decaduti per il termine del mandato o dimissionari
restano in carica con tutti i doveri e le responsabilità
fino all'insediamento dei successori.
Venendo a mancare per qualsiasi causa uno dei membri di un Consiglio,
il Consiglio stesso coopta un Consigliere supplente che resta
in carica fino al termine del quinquennio.
I Presidenti della varie formazioni sono sostituiti in caso di
assenza dal rispettivo Vice Presidente.
In caso di dimissioni o di morte del Presidente di un Consiglio,
tutti i Consiglieri decadono dall'incarico e si procede a nuove
elezioni, nei termini di cui al regolamento.
Art. 35
Le Assemblee e i Consigli devono essere convocati, sotto pena
di nullità, con ordine del giorno recante gli argomenti
da trattarsi, la data e il luogo della riunione, entro i termini
di cui al Regolamento.
Art. 36
Alle sedute delle Assemblee i membri possono farsi rappresentare
da un altro socio munito di delega scritta. Ogni socio non può
rappresentare più di due soci.
Art. 37
Lo scioglimento dell'Associazione può essere disposto soltanto
con delibera dell'Assemblea Nazionale nella quale si prevede la
devoluzione del patrimonio, approvata a maggioranza di 3/4 dei
membri (o degli aventi diritto al voto) e confermata dalla Conferenza
Episcopale Italiana, a favore di un ente ecclesiastico con finalità
analoghe.
Art. 38
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono
le norme del Codice di Diritto Canonico e delle Leggi Italiane
in materia.
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