U.N.I.T.A.L.S.I.

Unione Nazionale Italiana Trasporti Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali

SEZIONE ROMANA-LAZIALE
Gruppo di Mentana

 

 

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Statuto

CAPO PRIMO: PRINCIPI

Art.

La UNIONE NAZIONALE ITALIANA TRASPORTO AMMALATI A LOURDES E SANTUARI INTERNAZIONALI (U.N.I.T.A.L.S.I.) con sede in Roma Via della Pigna, 13/A, è un'Associazione pubblica di fedeli che in forza della loro fede e del loro particolare carisma di carità, si propongono di incrementare la vita spirituale degli aderenti e di promuovere un'azione di evangelizzazione e di apostolato verso e con i fratelli ammalati e disabili, in riferimento al messaggio del Vangelo e al Magistero della Chiesa. L'Associazione è dotata di personalità giuridica canonica, per formulare erezione da parte della Conferenza Episcopale Italiana ed è civilmente riconosciuta dallo Stato Italiano come Ente Ecclesiastico.

Art.

L'Associazione attua il fine di cui all'articolo precedente anche svolgendo un servizio verso e con gli ammalati e i disabili, promuovendo il culto Mariano mediante la preparazione, la guida e la celebrazione di pellegrinaggi a Lourdes e ai Santuari Italiani ed Internazionali.
L'Associazione opera attraverso volontari che si impegnano a prestare servizio gratuito in spirito di autentica carità cristiana, in sintonia con le scelte pastorali dell'Autorità Ecclesiastica.
Nello spirito del documento conciliare "Apostolicam Actuositatem" si prefigge inoltre lo scopo di aiutare i soci nella loro formazione spirituale, di contribuire parzialmente o totalmente alle spese dei pellegrinaggi per coloro che non possono sopportarle e di realizzare opere di pietà, apostolato e di carità.

Art. 3
L'Associazione ha carattere unitario nazionale e si articola con una organizzazione territoriale in Sezioni e Sottosezioni.
Essa può federarsi con opere similari esistenti anche in altri Paesi.

CAPO SECONDO: SOCI

Art. 4
I soci dell'Associazione si dividono in:
a) Assistenti Ecclesiastici;
b) Ospitalieri Effettivi;
c) Ospitalieri Ausiliari;
d) Benefattori;
e) Aggregati.
Tutti i Soci sono iscritti nell'elenco della Sottosezione nel cui territorio sono domiciliati.

Art.
Sono Soci Ospitalieri i fedeli di maggiore età che intendono prestare servizio volontario, secondo le loro possibilità e le finalità dell'Associazione e ne fanno domanda dichiarando di accettare lo Statuto e il Regolamento e di versare la quota annua di iscrizione. I soci Ospitalieri possono essere qualificati: Barellieri, Sorelle di Assistenza, Medici, sacerdoti, Ammalati e Disabili.

Art.
L'ammissione dei Soci Ospitalieri Ausiliari avviene su presentazione di un socio effettivo con delibera del Consiglio di Sottosezione, confermata poi dalla Sezione Regionale e notificata alla Presidenza Nazionale per la redazione del censimento.

Art. 7
Possono diventare Soci Ospitalieri effettivi gli ausiliari che hanno prestato servizio di carità e preso parte ai pellegrinaggi per un periodo non inferiore a tre anni consecutivi e che partecipano, con frequenza abituale, a tutte le altre attività formative e promozionali che organizza l'Associazione.
L'ammissione dei soci Ospitalieri effettivi avviene con la stessa procedura di cui all'art. 6 omessa la presentazione.

Art. 8
L'iscrizione all'Associazione deve essere rinnovata ogni anno mediante il versamento della quota associativa.

Art. 9
Il socio decade dalla sua qualità per dimissioni volontarie, cui viene equiparato il mancato rinnovo, per due anni consecutivi, dell'iscrizione, o per esclusione deliberata dal Consiglio di Sottosezione, per motivi previsti dal Regolamento, confermata dal Consiglio di Sezione e notificata alla Presidenza Nazionale.

Art. 10
Sono soci Benefattori coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, vi danno la loro adesione materiale con eventuali offerte ed iniziative benefiche varie.

Art. 11
Sono Soci aggregati:
a) i pellegrini che partecipano ai pellegrinaggi;
b) i giovani che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e chiedano di prestare servizio di volontariato con il consenso dei genitori.

Art. 12
Sono soci di Diritto dell'Associazione, equiparati ai soci effettivi, gli Assistenti Ecclesiastici delle diverse formazioni (Nazionale, di Sezione, di Sottosezione), nominati dalla Autorità Ecclesiastica competente per territorio. Essi non sono tenuti al versamento della quota d'iscrizione.
CAPO TERZO: ORGANI DELL'UNIONE

Art. 13
-1. L'Associazione ha carattere Nazionale e opera su tutto il territorio italiano. Si struttura in: Sezioni e Sottosezioni.
a) Le Sezioni coincidono con le Regioni Ecclesiastiche costituite nel territorio dello Stato Italiano; per ragioni particolari possono essere più Sezioni, sempre nell'ambito della stessa Regione Ecclesiastica;
b) Le Sottosezioni coincidono con le Diocesi Italiane. Nelle Diocesi di particolare consistenza sia numerica sia per estensione di territorio possono esistere più Sottosezioni.
-2. Sono Organi dell'Associazione:
- a livello diocesano: il Presidente di Sottosezione, il Consiglio di Sottosezione, l'Assemblea di Sottosezione:
- a livello regionale: il Presidente di Sezione, il Consiglio di Sezione, l'Assemblea di Sezione;
- a livello nazionale: il Presidente Nazionale, il Consiglio Direttivo, l'Assemblea Nazionale, il Collego dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri.

Art. 14
L'Assemblea di Sottosezione, composta da tutti i soci effettivi, che soli hanno voce attiva e sono eleggibili, si riunisce almeno una volta l'anno per discutere e verificare l'andamento generale della Sottosezione.

Art. 15
-1. Il Consiglio di Sottosezione è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dall'Assistente Ecclesiastico, dal Segretario, dal Tesoriere e da tre Consiglieri.
a) Il Presidente è eletto dall'Assemblea e confermato dal vescovo Diocesano.
b) I tre Consiglieri sono eletti dall'Assemblea.
c) Il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere sono nominati dal Presidente. Il Presidente può nominare Consiglieri aggiunti che partecipano al Consiglio senza diritto di voto.
d) L'Assistente Ecclesiastico è nominato dal Vescovo Diocesano, sentito il Consiglio di Sottosezione.
-2. Il Consiglio di Sottosezione delibera:
- L'Ammissione e l'esclusione dei soci;
- Le spese necessarie per l'attività della Sottosezione nei limiti stabiliti dal Regolamento;
- Qualsiasi altra decisione relativa alla vita della Sottosezione, quando non sia attribuita alla competenza di organi superiori.
-3. Le decisioni del Consiglio si ritengono valide se adottate, presente la maggioranza dei componenti, dalla maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Art. 16
Il Presidente di Sottosezione dirige l'attività associativa nel rispetto dello Statuto, del Regolamento e delle delibere del Consiglio di Sottosezione.

Art. 17
L'Assemblea di Sezione è composta dai membri del Consiglio di Sezione e da tutti i Presidenti di Sottosezione. Vi partecipano, senza diritto di voto, gli Assistenti Ecclesiastici di Sottosezione.
Essa si riunisce almeno una volta l'anno per discutere e verificare l'andamento generale della Sezione.

Art. 18
-1. Il Consiglio di Sezione è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dall'Assistente Ecclesiastico, dal Segretario, dal Tesoriere e da tre Consiglieri.
a) Il Presidente è eletto dall'Assemblea di Sezione e confermato dalla Conferenza Episcopale Regionale.
b) I tre Consiglieri sono eletti dall'Assemblea di Sezione.
c) Il Presidente può nominare Consiglieri aggiunti che partecipano al Consiglio senza diritto di voto.
d) L'Assistente Ecclesiastico è nominato dalla Conferenza Episcopale Regionale, sentito il Consiglio di Sezione.
e) Il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere sono nominati dal Presidente.
-2. Il Consiglio di Sezione delibera.
- La conferma dell'ammissione ed esclusione dei soci;
- L'insediamento dei Presidenti di Sottosezione;
- Le spese necessarie per l'attività della Sezione, nei limiti stabiliti dal Regolamento;
- La determinazione delle quote di partecipazione ai pellegrinaggi;
- Qualsiasi altra decisione relativa alla vita di Sezione, quando non sia attribuita alla competenza di organi superiori.
-3. Le decisioni del Consiglio si ritengono valide se adottate, presente la maggioranza dei componenti, dalla maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 19
Il Presidente di Sezione dirige l'attività associativa nel rispetto dello Statuto, del Regolamento e delle delibere del Consiglio di Sezione.

Art. 20
-1. L'Assemblea Nazionale è composta dal Presidente Nazionale, dai due Vice Presidenti Nazionali, di cui all'articolo seguente, dall'Assistente Ecclesiastico Nazionale e dai Presidenti di Sezione.
Vi partecipano, senza diritto di voto, gli Assistenti Ecclesiastici di Sezione, i Revisori dei Conti ed i Probi Viri.
-2. L'Assemblea Nazionale si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno e in seduta straordinaria a richiesta di 1/10 dei componenti. Essa discute e verifica l'andamento generale dell'Associazione, approva il rendiconto consuntivo, delibera modifiche allo Statuto, approva il Regolamento.
-3. Le decisioni dell'Assemblea si ritengono valide se adottate, presente la maggioranza dei componenti, dalla maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Art. 21
-1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente Nazionale, dai due Vice Presidenti Nazionali di cui all'art.20, dall'Assistente Ecclesiastico Nazionale e da cinque Consiglieri.
a) Il Presidente è eletto dall'Assemblea Nazionale e confermato dalla Conferenza Episcopale Italiana. L'Assistente Ecclesiastico Nazionale è nominato dalla C.E.I., sentito il Consiglio Direttivo.
b) I Vice Presidenti sono nominati dal Presidente.
c) I Cinque Consiglieri sono eletti dall'Assemblea Nazionale e rimangono in carica fino allo scadere delle altre cariche.
-2. Il Consiglio Direttivo coordina tutta l'attività associativa sotto il profilo organizzativo, amministrativo e contabile, conserva i verbali e l'archivio.
Esso provvede:
- alla determinazione della quota associativa;
- alla conferma delle quote di partecipazione ai pellegrinaggi su proposta di ciascuna Sezione;
- all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale;
- a redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
-a porre in essere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- a conferire procure, sia generali che speciali;
- ad assumere, nominare e licenziare il personale dell'Associazione fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- a conferire specifiche deleghe in materie che siano di specifica competenza del Consiglio Direttivo, definendone i limiti;
- all'insediamento dei Presidenti di Sezione.
-3. Sono considerati atti di straordinaria amministrazione:
vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, rinunciare alle ipoteche legali o estinguere conti correnti, anche affidati, aprire sovvenzioni e mutui, concedere garanzie anche ipotecarie, cedere crediti.
-4. Le decisioni del Consiglio si ritengono valide se adottate, presente la maggioranza dei componenti, dalla maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

Art. 22
Il Presidente Nazionale ha la legale rappresentanza dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Nazionale, ne esegue le deliberazioni ed adempie a tutte le funzioni ad esso demandate dalla legge, dal presente Statuto e da specifiche deleghe del Consiglio Direttivo, assicura il cammino unitario dell'Associazione, secondo le finalità e i carismi propri della Costituzione Associativa; vigila affinché le scelte operate dall'Assemblea Nazionale e dal Consiglio Direttivo trovino attuazione nelle Sezioni e Sottosezioni; promuove rapporti di dialogo e di collaborazione con gli organismi che si occupano di pastorale della sanità e della sofferenza.

Art. 23
L'Assistente Ecclesiastico Nazionale è particolarmente incaricato della formazione spirituale dei soci, espone all'Assemblea Nazionale il piano pastorale dell'Associazione, favorendo il coordinamento dell'attività dell'U.N.I.T.A.L.S.I. con l'azione pastorale della Chiesa in una visione unitaria dell'impegno delle Sezioni e delle Sottosezioni.
Ha inoltre il compito di mantenere costanti ed efficaci rapporti con i presbiteri che a diverso titolo partecipano alle attività dell'Associazione, creando quel clima di dialogo e di collaborazione proprio di chi è impegnato in una testimonianza di comunione e di fraternità ecclesiali.

Art. 24
-1. Il Collegio dei Probi Viri è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, eletti dall'Assemblea Nazionale a maggioranza di 2/3 dei membri (o degli aventi diritto al voto) tra i soci effettivi, durano in carica cinque anni e sono eleggibili per non più di due volte.
-2. E' compito specifico del Collegio dei Probiviri redimere tutte le controversie che dovessero sorgere tra l'Associazione ed i Soci, gli Amministratori, i Revisori dei Conti ed i Liquidatori in dipendenza ed in relazione alla esecuzione del presente Statuto e del Regolamento.
Il Collegio giudicherà inappellabilmente secondo equità, senza formalità di procedura e pronuncerà il suo lodo come amichevole compositore.

Art. 25
-1. I Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea Nazionale in numero di 3 membri effettivi e 2 supplenti da scegliersi tra gli iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e Ragionieri e/o Revisori dei Conti.
-2. L'Assemblea Nazionale deve eleggere tra essi il Presidente del Collegio.
-3. Essi hanno l'obbligo di controllare l'amministrazione dell'Associazione, vigilare sull'osservanza della legge e del presente Statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità associativa, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
Essi durano in carica 5 anni e sono eleggibili per non più di due volte.
Possono essere anche non Soci.

CAPO QUARTO: IL PATRIMONIO

Art. 26
L'U.N.I.T.A.L.S.I. non ha scopo di lucro.

Art. 27
-1. Il patrimonio dell'U.N.I.T.A.L.S.I. è costituito dalle quote dei soci, da eventuali offerte dei benefattori e dei partecipanti ai pellegrinaggi, dall'eventuale ricavato di iniziative benefiche delle attività associative, dei beni mobili e immobili e da eventuali donazioni e legati.
-2. L'Associazione, ai sensi e per gli effetti del can. 319 del Codice di Diritto Canonico, amministra i beni che possiede secondo le disposizioni del presente Statuto e sotto l'alta direzione della C.E.I., fermi restando i cann. 1281 e 1291-1295.

Art. 28
Qualsiasi prestazione dei soci nei confronti dell'Associazione è gratuita. I soci per la loro investitura possono chiedere il rimborso delle spese effettive sopportate per conto dell'Associazione ed in dipendenza dell'incarico.
E' escluso qualsiasi rapporto lavorativo dipendente del socio nei confronti dell'Associazione.

Art. 29
Le norme per la costituzione degli uffici di Segreteria delle varie formazioni, quelle per l'assunzione del personale ed il relativo trattamento sono contenute nell'apposito Regolamento.

Art. 30
La Sezione e le Sottosezioni non hanno autonomia patrimoniale e tutte le loro attività sono imputate all'U.N.I.T.A.L.S.I. Resta salva la discrezionalità dei Consigli di Sezione e di Sottosezione nel deliberare le spese, relative alla vita della Sezione o Sottosezione, nei limiti stabiliti dal Regolamento.

Art. 31
Le attività contrattuali di ordinaria e straordinaria amministrazione, svolte dalle Sezioni o dalle Sottosezioni, sono imputabili e rientrano nella sfera giuridica dell'U.N.I.T.A.L.S.I., soltanto se verranno espletate da un procuratore nominato dal Consiglio Direttivo.
CAPO QUINTO: NORME GENERALI

Art. 32
Le competenze della Presidenza Nazionale, delle Sezioni e delle Sottosezioni nell'organizzazione dei Pellegrinaggi e di tutta l'attività associativa sono determinate nel Regolamento.

Art. 33
Tutti i componenti dei vari organi della U.N.I.T.A.L.S.I. durano in carica cinque anni e non possono essere eletti più di due volte per ciascuna di esse.

Art. 34
I dirigenti decaduti per il termine del mandato o dimissionari restano in carica con tutti i doveri e le responsabilità fino all'insediamento dei successori.
Venendo a mancare per qualsiasi causa uno dei membri di un Consiglio, il Consiglio stesso coopta un Consigliere supplente che resta in carica fino al termine del quinquennio.
I Presidenti della varie formazioni sono sostituiti in caso di assenza dal rispettivo Vice Presidente.
In caso di dimissioni o di morte del Presidente di un Consiglio, tutti i Consiglieri decadono dall'incarico e si procede a nuove elezioni, nei termini di cui al regolamento.

Art. 35
Le Assemblee e i Consigli devono essere convocati, sotto pena di nullità, con ordine del giorno recante gli argomenti da trattarsi, la data e il luogo della riunione, entro i termini di cui al Regolamento.

Art. 36
Alle sedute delle Assemblee i membri possono farsi rappresentare da un altro socio munito di delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di due soci.

Art. 37
Lo scioglimento dell'Associazione può essere disposto soltanto con delibera dell'Assemblea Nazionale nella quale si prevede la devoluzione del patrimonio, approvata a maggioranza di 3/4 dei membri (o degli aventi diritto al voto) e confermata dalla Conferenza Episcopale Italiana, a favore di un ente ecclesiastico con finalità analoghe.

Art. 38
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice di Diritto Canonico e delle Leggi Italiane in materia.

 

 

 

 

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